Logo UBN

STATUTO

approvato nell’Assemblea straordinaria UBN del 15 ottobre 2024

Titolo I – Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione, sede e durata. 

  1. L’Associazione denominata “Unione Bolognese Naturalisti” (U.B.N.), fu fondata da Alessandro  Ghigi nel 1950 a Bologna, presso l’Universit‡ Alma Mater Studiorum.
  2. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo  Settore”), si provvede alle modifiche statutarie dell’Associazione non riconosciuta denominata  “Unione Bolognese Naturalisti”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
  3. L’Associazione ha sede legale presso il Museo della Preistoria “Luigi Donini”, nel Comune di  San Lazzaro di Savena in via Fratelli Canova 49. L’eventuale variazione della sede legale  nell’ambito del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del  Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  4. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed intende operare an che in ambito nazionale e/o internazionale.
  5. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero. 6. L’Associazione ha durata illimitata.
  6. L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione  di promozione sociale” 

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e  ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” vengono inseriti nella denominazione socia le. Dal momento dell’iscrizione nel Registro Regionale, la denominazione dell’Associazione diven ta quindi “Unione Bolognese Naturalisti APS”
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Associazione di promozione  sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o  l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella de nominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provincia li, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 – Scopi 

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associati va sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volonta riato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,  attraverso l’esercizio di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari e  di terzi.
  3. L’Associazione, ispirandosi ai diritti fondamentali dei cittadini, si propone di operare secondo il  dettato della Costituzione Italiana con particolare riguardo al suo art. 9: promozione della cultura e  della ricerca scientifica e tecnica, tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, tutela  dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, secondo le modalità di cui alle lettere e, f, g, i  dell’art. 5, c. 1, del D.lgs. 117/2017:

    1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
    2. formazione universitaria e post-universitaria;
    3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’am biente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
    4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse  attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato  e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
  4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    1. stabilire e mantenere rapporti fra i cultori delle scienze della natura e le persone ad esse inte ressate. A tal fine pubblica la rivista “Natura e Montagna” e favorisce i contatti tra i soci, anche  mediante procedure elettroniche, il sito web e un notiziario periodico;
    2. promuovere il progresso di dette scienze;
    3. diffondere l’amore per la natura e favorirne la conoscenza e la conservazione.

Art. 4 – Attività 

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

    1. convegni e conferenze;
    2. escursioni e visite didattiche;
    3. pubblicazioni editoriali, in particolare la rivista “Natura e Montagna”, periodico di divulga zione naturalistica fondato nel 1954;
    4. incontri di studio e tavole rotonde tematiche su materie ambientali;
    5. collaborazione nelle attività didattiche, di ricerca, di supporto alle attività museali, anche atti vando apposite convenzioni con enti e istituzioni pubbliche o private;
    6. ogni altra attività non specificamente menzionata nell’elenco ma comunque collegata con  quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiun gimento.
  2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da  quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte se condo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le  proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del  Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno 

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed  uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati  possono esservi nominati.
  2. Non Ë prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei  confronti dell’Associazione.

Art. 6 – Associati 

  1. Possono essere aderire all’Associazione le persone fisiche, altri enti del terzo settore senza scopo  di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni  di promozione sociale (art. 35, c. 3, decreto legislativo 117/2017).
  2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo  temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione 

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda al Consi glio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere an che precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regola menti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazio ne della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti  con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla da ta della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto  all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso  l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio  Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;  l’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate  dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti  gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni  dell’associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:

    1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa  domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo  dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione Ë esercitata presso la sede  dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro  degli associati, sempre che essi siano in regola col versamento della quota associativa, fatta ecce zione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 14 del presente Statuto.
  3. Gli associati hanno il dovere di:

    1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il  nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi  sociali;
    3. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo 

  1. La qualità di associato si perde per:

    1. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, me diante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    2. mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio  dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un  termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una  nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
  2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

    1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi  sociali;
    3. aver arrecato all’Associazione gravi danni materiali o morali.
  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e co municato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazio ne. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non ol tre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione con le stesse modalità di cui all’art. 7, c.
  4. L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile dalla data di rice vimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.  Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato  dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli puÚ comunque partecipare alle riunioni as sembleari ma non ha diritto di voto.
  5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nÈ  ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo IV - Organi sociali

Art. 10 – Organi dell’Associazione 

  1. Sono organi dell’Associazione:

    1. l’Assemblea dei soci;
    2. l’organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo.
  2. L’ elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è  informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – L’ Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funziona mento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola  con il versamento della quota associativa annuale.
  2. Ciascun associato puÚ intervenire personalmente in Assemblea o puÚ farsi rappresentare da un  altro associato mediante delega, come previsto dal successivo art. 14.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio  Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può  essere inoltre convocata

    1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
    2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli as sociati.
    3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea,  la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
  4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 (die ci) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di  prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di se conda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza (modalit‡ telematica)sempre che tut ti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo,  di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazio ne. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi  il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo li bro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verr‡ dichiarata sospesa  dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Nelle assemblee tenute in modalit‡ telematica non si possono tenere votazioni sulle persone, a meno  che non sia assicurata la segretezza del voto.
  6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente  o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
  7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Pre sidente e dal verbalizzante a ciÚ appositamente nominato. Il verbale Ë trascritto nel libro delle adu nanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum  

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

    1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    3. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    5. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione  dall’Associazione;
    6. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
    7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Co dice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    8. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da  parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà  più uno degli associati più le deleghe; in seconda convocazione Ë validamente costituita qualsiasi  sia il numero degli associati presenti.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati pre senti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione,  l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli  associati comprese le deleghe, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria  delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto
  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi  siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  3. La delega per il voto a un altro associato deve essere scritta e firmata e deve contenere  l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non sono am messe deleghe nel caso di votazioni in modalità telematica.
  4. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea tramite gli esercenti la potestà  genitoriale
  5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando  ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli  associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici) secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della  nomina e dei successivi rinnovi.
  2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il  fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima del la scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o  quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o in modalità telematica certificata, la quale deve  pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il  luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno  ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità  previste per l’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza  di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza  dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono am messe deleghe.
  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, do ve si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale Ë trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
  9. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Direttore e l’Amministratore della rivista “Natura e Montagna”. Possono essere invitate alle riunioni, anche per singoli punti, altre persone la cui presenza si ritenga utile ai lavori.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo 

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

    1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
    3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere dell’Associazione;
    5. nominare ogni biennio il Direttore responsabile e l’Amministratore della rivista “Natura e  Montagna”; nominare, inoltre, il Comitato scientifico della rivista, d’intesa col Direttore;
    6. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
    7. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    8. decidere l’importo della quota associativa annuale;
    9. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
    10. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori  e consulenti esterni;
    11. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    12. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
    13. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario  e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regola menti interni;
    15. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità  istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  3. Il Segretario-Tesoriere si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a ciò delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18 – Del Presidente 

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in  giudizio.
  2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
  3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
  4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta  al Consiglio Direttivo.
  5. Il Presidente ha la responsabilit‡ generale della conduzione e del buon andamento  dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

    1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che  dei terzi;
    2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici)  giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    4. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:

    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli  scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro com portamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 15, c. 2, del presente Statuto;
    4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o pi˘ delle cause previste  dall’art. 9 del presente Statuto.
  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non  eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.
  3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova  elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Titolo V – I libri sociali

Art. 20 – Libri sociali e registri 

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

    1. il libro degli associati;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 21 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini  dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque  denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli  organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rap porto associativo.

Art. 22 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

    1. quote associative;
    2. contributi pubblici e privati;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rendite patrimoniali;
    5. attività di raccolta fondi;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
    8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in  materia.

Art. 23 – Bilancio di esercizio 

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di  esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici)  giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole  di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla de stinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio  di cui all’art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge,  ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previ sto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 25 – Norme di rinvio 

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del  Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposi zioni di attuazione, in quanto compatibili.